NUOVO STATUTO 2023
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STATUTO APPROVATO IN ASSEMBLEA STRAORDINARIA
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IL 19 DICEMBRE 2022
STATUTO
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T I T O L O I°
COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE SOCIALE
Il 14 aprile 1973 si è costituita una libera associazione la sottosezione di Alzano Lombardo della Sezione di Bergamo del Club Alpino Italiano O.D.V. – C.A.I. - Antonio Locatelli.
Art. 1 - E' costituita, con sede in Alzano Lombardo (BG) una libera associazione denominata:
"Club Alpino Italiano - Sottosezione di Alzano Lombardo O.D.V." denominazione abbreviata "CAI Alzano Lombardo O.D.V."
L'Associazione, in collaborazione con il CAI Sezione di Bergamo O.D.V., svolge la sua attività principale nel territorio di Alzano Lombardo ed esaurisce le proprie finalità nell'ambito territoriale della Regione Lombardia; essa non ha scopi di lucro, è indipendente, apartitica, aconfessionale e ha durata illimitata.
L’Associazione è costituita e organizzata in forma di Organizzazione di Volontariato ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 117/2017.
Rapporti
Art. 2 - L'Associazione è una Sottosezione della Sezione di Bergamo del Club Alpino Italiano O.D.V. - C.A.I. - Antonio Locatelli, e pertanto uniforma il proprio Statuto allo Statuto ed al Regolamento Generale del CAI Sezione di Bergamo; inoltre opera in armonia con lo stesso.
SCOPI E FUNZIONI
Scopi
Art. 3 - L'Associazione ha per scopo, anche in collaborazione con altri Enti e Associazioni aventi analoghe finalità, in special modo in piena collaborazione ed armonia con la Sezione di Bergamo del Club Alpino Italiano O.D.V. - C.A.I. - Antonio Locatelli, di promuovere l'alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne, specialmente di quelle italiane ed in particolare di quelle lombarde e del proprio territorio di competenza, e la difesa del loro ambiente naturale, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazionidi cui alle lettere e), f), i), k), t), y) aventi ad oggetto:
1) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
2) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturalee del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio2004, n. 42, e successive modificazioni;
3) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
4) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale;
5) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
6) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni. L’associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nel presente articolo purchè assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall’art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi e la cui individuazione potrà esseresuccessivamente operata da parte dell’Organo di Amministrazione. L’organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente articolo, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio. Opera nel rispetto delle finalità istituzionali e delle indicazioni delineate dalla Sezione di Bergamo del Club Alpino Italiano - C.A.I. - Antonio Locatelli, alla quale riconosce, pur nell'ambito della propria autonomia organizzativa e patrimoniale, funzioni di coordinamento.
Funzioni
Art. 4 – Per conseguire gli scopi sociali l'Associazione, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni personali, spontanee e gratuite dei propri Soci e volontari, sempre nell'ambito del coordinamento della Sezione di Bergamo del ClubAlpino Italiano O.D.V. - C.A.I. - Antonio Locatelli, si propone di:
a) incoraggiare studi, ricerche, esplorazioni in ogni campo, tanto scientifico che pratico, per le montagne e l’ambiente alpino e pubblicare monografie alpinistiche e sciistiche, guide itinerarie, manuali, notiziari informativi;
b) facilitare le ascensioni e le escursioni alpine realizzando e mantenendo in efficienza rifugi, bivacchi, sentieri ed altre opere alpine anche in collaborazione con le Sezioni consorelle competenti;
c) organizzare iniziative e attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, sciistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
d) utilizzare gli immobili di proprietà sociale costituiti dai Rifugi Alpinistici ed Escursionistici come presidio di cultura e pubblica utilità per la salvaguardia dell’uomo, natura, biodiversità, paesaggio e ambiente in montagna, e così per lo svolgimento di attività didattiche, formative, sociali, soccorso, ricreative e sportive in montagna;
e) organizzare e gestire corsi di educazione e formazione per le attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, sciistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
f) provvedere alla formazione di istruttori ed accompagnatori per lo svolgimento delle attività di cui alle lettere c) ed e);
g) promuovere attività culturali quali conferenze, dibattiti, proiezioni e mostre;
h) promuovere iniziative tese alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente e del patrimonio naturale, ed alla sostenibilità culturale, sociale, generazionale, economica, turistica, sportiva ed artistica delle montagne;
i) organizzare, anche in eventuale collaborazione con le Sottosezioni consorelle, idonee iniziative tecniche e culturali per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nello svolgimento di attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile, nonchè a collaborare con il C.N.S.A.S. al soccorso di persone in stato di pericolo e al recupero di vittime;
l) rendersi disponibile a collaborare, nei limiti della propria competenza ed organizzazione tecnica, ad iniziative diprotezione civile;
m) pubblicare eventuali periodici locali e collaborare con la Sezione di Bergamo per la realizzazione dell'annuario;
n) promuovere la condivisione della cultura delle diversità per l’inserimento di persone con disabilità nel tessuto sociale e nella nostra Associazione;
o) promuovere ogni altra attività che a giudizio del Consiglio Direttivo corrisponda alle finalità del CAI, oltre ad eventuali opere ai fini sociali, filantropiche, di solidarietà e di valorizzazione a favore delle popolazioni montane sotto forma di volontariato. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati. Il socio volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore dell’associazione, della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. I soci volontari sono assicurati dall’associazione contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di socio volontario, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari. Organizzazione e cariche sociali
Art. 5 - Sono organi dell'Associazione:
a) L'Assemblea dei Soci,
b) Il Consiglio Direttivo,
c) Il Presidente,
d) L’Organo di Controllo quando vengono superati i limiti previsti dall’art. 30 del D.Lgs. 117/2017,
e) Il revisore legale quando vengono superati i limiti di cui all’art. 31 del D.Lgs. 117/2017. Possono essere costituite Commissioni Tecniche. Fatta eccezione per l’Organo di Controllo e per il Revisore Legale le cariche degli Organi sociali sono a titolo gratuito e possono essere conferite a Soci maggiorenni iscritti all'Associazione da almeno due anni compiuti. La gratuità delle cariche sociali esclude esplicitamente l'attribuzione e l'erogazione al socio, al coniuge o convivente, ai parenti entro il secondo grado di qualsiasi tipo di compenso, comunque configurato a partire dal momento della sua designazione ad una carica sociale, durante lo svolgimento del relativo mandato, nonchè per almeno tre anni dopo la conclusione dello stesso. Identico principio vale nel caso di attribuzione di un incarico.
T I T O L O II°
SOCI
Art. 6 - I Soci dell'Associazione si distinguono in: benemeriti, ordinari (vitalizi o annuali), famigliari e giovani secondo quanto stabilito dallo Statuto del CAI, con disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa. L’Associazione può prevedere anche l’ammissione come associati di altri Enti di Terzo Settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato associate. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.
Art. 7 - Il Consiglio Direttivo decide sull'ammissione dei soci con le modalità previste dal Regolamento Generale e Sezionale. L'ammissione accordata entro il 31 ottobre ha effetto per il residuo anno sociale in corso. Il rapporto associativo è valido per la durata dell'anno sociale, corrente alla data della iscrizione. La domanda presentata nell'ultimo bimestre dell'anno ha effetto anche per l'anno successivo. Il candidato aspirante socio può appellarsi all'assemblea dei soci, una volta ricevuta la deliberazione motivata da parte del Consiglio Direttivo che ne delibera il diniego all'ammissione, entro il termine di 60 giorni, che si pronuncerà nei successivi 60 giorni. L'Assemblea dei soci determina annualmente, se il Consiglio Direttivo lo propone, un'eventuale quota associativa annuale aggiuntiva, comunque nel rispetto delle indicazioni segnalate dalla Sezione di Bergamo del Club Alpino Italiano O.D.V. - C.A.I. - Antonio Locatelli.
Diritti del socio
Art. 8 - I diritti del Socio sono quelli stabiliti dallo Statuto e dal Regolamento Generale del CAI, per il perseguimento degli scopi di solidarietà sociale così come indicati nell'art.3. Tutti i soci hanno diritto di voto e viene garantito anche ai soci minorenni tramite chi esercita la responsabilità genitoriale. L’elettorato passivo e il diritto di assumere incarichi nel Club alpino italiano compete ai soli soci maggiorenni, secondo l’ordinamento della struttura centrale e delle strutture territoriali. Le prestazioni fornite dai soci sono gratuite. Gli Associati hanno inoltre diritto di esaminare i Libri sociali, secondo le modalità previste dal Regolamento interno o da apposita delibera del Consiglio Direttivo.
Obblighi dei Soci
Art. 9 - Il Socio s'impegna, con l'ammissione, ad osservare lo Statuto dell'Associazione nonchè lo Statuto ed il Regolamento Generale del C.A.I., incluso lo Statuto del CAI Sezione di Bergamo O.D.V.; si obbliga inoltre ad osservare le delibere dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo dell'Associazione. All'atto dell'ammissione il Socio è tenuto a versare all'Associazione:
a) la quota di ammissione;
b) la quota associativa annuale, comprensiva del costo della tessera, del distintivo sociale, delle copie dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e di quelli Sezionali;
c) il contributo ordinario annuale per le pubblicazioni sociali e per le coperture assicurative;
d) eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali. Le somme dovute di cui alle lettere b), c), d) del comma precedente devono essere versate entro il 31 marzo di ogni anno. Il Socio non in regola con i versamenti perde tutti i diritti spettanti ai Soci. Trasferimento e cessazione della qualità di socio
Art. 10 - Il trasferimento da una sezione ad un’altra da effettuarsi contestualmente al rinnovo dell’adesione annuale, deve avvenire tramite il sistema informatico in dotazione alla Sede Legale dell’ente. La qualità di Socio cessa: per morte, per dimissioni, per morosità, per radiazione come disciplinata dal successivo articolo, o per scioglimento dell'Associazione. Le dimissioni dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo della Sottosezione e saranno irrevocabili, con effetto immediato e con esclusione del diritto alla restituzione dei ratei della quota sociale versata. Regole di comportamento e sanzioni disciplinari
Art. 11 - Il socio deve comportarsi secondo i principi informatori dell'Associazione e secondo le regole della corretta ed educata convivenza. Il socio può perdere la qualifica anche per provvedimento disciplinare irrogato a termini del Regolamento disciplinare del CAI. Contro i provvedimenti disciplinari l’associato può ricorrere a norma del Regolamento disciplinare del CAI.
TITOLO III°
ASSEMBLEA DEI SOCI
Costituzione e validità
Art. 12 - L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione; essa rappresenta tutti i Soci e le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti o i dissenzienti. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea Ordinaria Annuale tutti i Soci in regola con il pagamento della quota sociale relativa all'anno in cui si tiene l'Assemblea. Ogni Socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta; ciascun delegato potrà rappresentare un solo Socio. I componenti del Consiglio Direttivo non possono rappresentare altri soci per delega. L’ammissione all’Assemblea è subordinata all’esibizione della tessera del CAI Sezione di Bergamo O.D.V. in regola con i versamenti delle quote sociali. La verifica del diritto di partecipare all’Assemblea spetta alla Commissione di Verifica Poteri nominata dal Consiglio Direttivo. In prima convocazione le Assemblee sono valide se vi è la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti, salvo diversa disposizione del presente Statuto.
Convocazione
Art. 13 - Il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea, in via ordinaria per l'approvazione dei rendiconti, delle relazioni, e per dar corso all'elezione delle cariche sociali se coincidente con la scadenza triennale del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno entro il termine del 31 marzo, nonchè tutte le volte che lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un decimo dei Soci aventi diritto di voto. L'Assemblea è altresì convocata, in caso di inadempienza del Consiglio Direttivo, su iniziativa dell’Organo di Controllo se nominato. L'avviso di convocazione per l'Assemblea Ordinaria Annuale, deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora della riunione e deve essere affisso presso la sede sociale e devono esserci almeno 15 giorni fra la convocazione e la data dell'Assemblea. Il Consiglio Direttivo può comunque decidere modalità aggiuntive per rendere meglio conoscibile ai soci l'avviso di convocazione.
Compiti dell'Assemblea dei Soci
Art. 14 - L'Assemblea dei Soci:
a) approva la relazione morale e finanziaria del Consiglio Direttivo;
b) approva i rendiconti annuali;
c) delibera su ogni altra questione che venga proposta dal Consiglio Direttivo o da una mozione scritta e firmata da almeno un decimo dei soci depositata presso la sede sociale almeno dieci giorni prima dell’Assemblea. Non può partecipare alle delibere chi nelle stesse ha un interesse economico;
d) delibera sull'alienazione o la costituzione di vincoli reali sugli immobili;
e) determina annualmente per le diverse categorie di soci, su proposta del Consiglio Direttivo, un'eventuale quota associativa annuale aggiuntiva, rispetto alla quota stabilita dall'Assemblea della Sezione di Bergamo del Club Alpino Italiano O.D.V. - C.A.I. - Antonio Locatelli, a valere per l'anno successivo;
f) delibera sui contributi straordinari da porre a carico dei Soci, con vincolo di destinazione per finalità istituzionali;
g) nomina e revoca del Consiglio direttivo e dell’Organo di controllo;
h) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
i) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
l) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
m) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
n) delibera lo scioglimento nel rispetto del presente Statuto e dello Statuto e Regolamento Sezionale;
o) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
Art. 15 - L'Assemblea nomina il proprio Presidente, il Segretario e, per le votazioni sui singoli punti all'ordine del giorno, tre scrutatori fra i soci non ricoprenti cariche sociali. Il Segretario cura la redazione del verbale della seduta.
Art. 16 - Le delibere delle Assemblee ordinarie sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. Per l'alienazione di rifugi e altre opere alpine e la costituzione di diritti reali sugli stessi, le delibere dovranno ottenere la maggioranza dei due terzi dei voti dei Soci presenti di persona o per delega. Le delibere delle Assemblee straordinarie sono prese con la maggioranza dei due terzi dei soci presenti mentre lo scioglimento dell'Associazione deve essere approvato da almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto. Le delibere relative alla alienazione d'immobili e/o costituzione di diritti reali sui rifugi e opere alpine acquistano efficacia solo dopo la ratifica della Sezione di Bergamo del Club Alpino Italiano C.A.I. Antonio Locatelli e del Comitato Centrale di Indirizzo e di Controllo del CAI a norma dello
Statuto nazionale.
Art. 17 - Durante l'Assemblea annuale ordinaria, coincidente con la scadenza triennale del Consiglio Direttivo, avranno inizio le votazioni, secondo il Regolamento per le elezioni sezionali per l'elezione dei Consiglieri e dell’Organo di Controllo e del Revisore Legale quando obbligatori. Il voto sarà espresso liberamente mediante votazione con scheda segreta. E' escluso il voto per acclamazione. Potranno votare ed essere votati esclusivamente i soci in regola con il pagamento della quota associativa dell'anno sociale in corso. A parità di voti è eletto il Socio con maggiore anzianità d'iscrizione al Club Alpino Italiano. L'assemblea nomina la Commissione Elettorale, formata da un Presidente e due Scrutatori, scelti fra i soci non ricoprenti cariche sociali. I risultati delle votazioni dovranno essere esposti nella sede sociale e comunicati per conoscenza alla Sezione di Bergamo del Club Alpino Italiano O.D.V. – C.A.I. Antonio Locatelli, entro 30 giorni dalla data dello spoglio. Non possono ricoprire cariche sociali i dipendenti dell'Associazione e coloro che hanno rapporti economici continuativi con l'Associazione stessa.
T I T O L O IV°
CONSIGLIO DIRETTIVO E PRESIDENTE
Art. 18 - Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione e si compone di numero dispari non inferiore a 7 e non superiore a 15 componenti eletti tra i Soci con le modalità fissate nel precedente art.17; essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo uscente favorisce la candidatura di nuovi Consiglieri. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti ed è rieleggibile una prima volta e potrà essere ulteriormente rieletto dopo almeno un anno di interruzione. Potrà in ogni caso essere rieletto Consigliere e potrà assumere, in ogni caso, le cariche di Vicepresidente o Segretario o Tesoriere. Il Consiglio elegge, tra i sui componenti: un vice Presidente, il Tesoriere ed il Segretario. In caso di dimissioni di un Consigliere, per qualunque causa, il Consiglio Direttivo procederà alla sostituzione nominando il primo dei soci risultante dalla lista dei non eletti e degli eventuali successivi. Il Consigliere così nominato resterà in carica limitatamente al periodo per il quale era stato nominato il suo predecessore. Ove per qualunque motivo non vi siano sostituti nella lista dei non eletti, dovrà essere convocata l'assemblea dei soci per indire nuove elezioni. In caso di dimissioni o di recesso della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, l'intero organo è dimissionario ed i suoi componenti rimasti in carica o, in difetto, l’Organo di Controllo, hanno l'obbligo di convocare entro 30 giorni dal verificarsi di tale eventualità l'Assemblea dei soci per procedere alle nuove nomine. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Compiti del Consiglio Direttivo
Art. 19 - Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, salvo le limitazioni contenute nel presente statuto o nello statuto della Sezione di Bergamo del Club Alpino Italiano O.D.V. - C.A.I. - Antonio Locatelli e del Comitato Centrale di Indirizzo e di Controllo del CAI. Sono compiti specifici del Consiglio Direttivo:
a) stabilire il programma di attività dell'Associazione e dare corso alla sua attuazione;
b) convocare l'Assemblea dei Soci fissando i termini per le votazioni delle cariche sociali;
c) redigere il rendiconto annuale, il bilancio preventivo e formulare la relazione di missione;
d) proporre all'Assemblea l'eventuale quota associativa annuale aggiuntiva nonchè controllare la regolarità dei versamenti delle quote associative;
e) deliberare eventuali variazioni al bilancio preventivo;
f) gestire le attività patrimoniali e finanziarie dell'Associazione;
g) conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti il Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione;
h) ratificare i provvedimenti adottati in caso di necessità e urgenza, dal Comitato di Presidenza, se nominato, o dal Presidente;
i) deliberare sulle domande di ammissione di nuovi Soci;
l) assumere provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci;
m) conferire incarichi professionali;
n) istituire o sciogliere Commissioni tecniche, Gruppi di Soci od incaricare Soci per lo svolgimento di determinate attività sociali;
o) concedere il Patrocinio o la partecipazione dell'Associazione ad attività promossa da Enti od Associazioni esterne.
Convocazioni
Art. 20 - Il Consiglio Direttivo si riunisce, di norma, presso la sede sociale, su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri.
Art. 21 - Le deliberazioni sono valide se è presente la maggioranza dei componenti e se riportano il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta. Degli argomenti trattati e delle deliberazioni adottate viene redatto verbale a cura del Segretario od eventualmente da un verbalizzatore anche non Consigliere. Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
a. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
Art. 22 - Il Consigliere che per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, non sia intervenuto alle riunioni decade dalla carica. Al Consigliere cessato dalla carica per qualsiasi motivo nel corso del triennio, subentra il primo dei non eletti nell'Assemblea immediatamente precedente, il quale rimane in carica sino alla scadenza naturale del mandato del Consiglio in carica.
T I T O L O V°
PRESIDENZA
Presidente e Comitato di Presidenza
Art. 23 - Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione; convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e del Comitato di Presidenza. Il Presidente firma con il Tesoriere i bilanci ed i diversi titoli di pagamento; dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo coadiuvato dal Segretario e dai componenti del Comitato di Presidenza. Il Comitato di Presidenza è istituito o sciolto con libera de11 cisione del Presidente; è composto dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Tesoriere e dal Segretario. Il Comitato di Presidenza può essere convocato dal Presidente per predisporre l'ordine del giorno da porre all'attenzione del Consiglio Direttivo, nonchè per deliberare su questioni urgenti. Le riunioni sono valide se partecipa la maggioranza dei componenti il Comitato stesso. Sulle decisioni d'urgenza il Comitato di Presidenza delibera a maggioranza dei presenti ed in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Le decisioni d'urgenza assunte dal Presidente o dal Comitato di Presidenza, devono essere sottoposte, per la ratifica, al Consiglio Direttivo nella riunione immediatamente successiva. Vicepresidente, Segretario e Tesoriere
Art. 24 - Il Vice Presidente assiste il Presidente nelle sue funzioni e lo sostituisce in caso di suo impedimento; inoltre attua gli incarichi a lui conferiti. Il Segretario redige o verifica i verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio e sovrintende alla segreteria dell'associazione. Il Tesoriere ha la responsabilità dei fondi dell'associazione, ne cura l'amministrazione e sovrintende ai servizi contabili ed amministrativi dell'Associazione.
T I T O L O VI°
ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE
Art. 25 - L’Organo di Controllo, anche monocratico, deve essere nominato quando vengono superati i limiti previsti dall’art. 30 del D.Lgs. 117/2017. I componenti dell’Organo di Controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’organo stesso. Le riunioni dell’Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.Al superamento dei limiti di cui all’art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all’organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro, salvo il caso in cui l’Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell’apposito registro.
T I T O L O VII°
PATRIMONIO - ENTRATE - ESERCIZIO SOCIALE - SCIOGLIMENTO
Patrimonio sociale
Art. 26 - Il patrimonio sociale è costituito da:
a) beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
b) eventuali fondi di riserva formati con eccedenze di bilancio;
c) dal fondo patrimoniale di garanzia;
d) qualsiasi altro bene oggetto di donazione, elargizione, lascito, eredità a favore dell'Associazione per il raggiungimento dei suoi scopi statutari. E' vietata la distribuzione ai soci, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonchè di fondi, riserve comunque denominate, di beni patrimoniali in genere ai sensi dell’art. 8) comma 2 del D.Lgs. 117/2017. Il patrimonio sociale potrà essere accresciuto con donazioni, lasciti e contributi che perverranno con tale specifica destinazione, nonchè da ogni altra entrata che il Consiglio Direttivo delibererà di destinare a tale fine. Il patrimonio sociale, come le rendite del patrimonio ed ogni entrata non destinata al suo incremento, comprese le quote associative, i contributi pubblici e privati ed i proventi di eventuali iniziative promosse dal Consiglio, costituiscono i mezzi per lo svolgimento delle attività istituzionali e sono utilizzati per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.Entrate sociali
Art. 27 - Le entrate dell'Associazione sono determinate da:
a) quanto di spettanza della Sottosezione della quota annuale fissata dall'Associazione del CAI di Bergamo O.D.V.;
b) quote associative annuali;
c) proventi derivanti dall'attività dell'Associazione;
d) sovvenzioni di Enti pubblici e privati e persone fisiche.
Art. 28 - Al fine di integrare i mezzi finanziari per svolgere le attività istituzionali, l’Associazione, in via accessoria e strumentale, può:
a) procedere alla vendita di articoli (ad esempio libri, riviste, guide, carte, distintivi, ecc.) di carattere alpinistico, escursionistico, sci-alpinistico, sci-escursionistico, naturalistico e speleologico;
b) gestire o dare in gestione i propri rifugi alpinistici ed escursionistici, e comunque il proprio patrimonio immobiliare;
c) svolgere ogni altra attività che realizzi le finalità di cui all’art. 3.
Esercizio sociale
Art. 29 - L'anno sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo che, unitamente alla relazione di missione e dell’organo di controllo ove previsto, devono essere presentati all’Assemblea dei soci per l’approvazione. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità all’art. 13 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche. La relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie oltre a documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte. Al superamento dei limiti di cui all’art. 14 del Codice del Terzo settore, dovrà essere predisposto il Bilancio Sociale e sottoposto per l’approvazione all’assemblea dei soci.
Scioglimento
Art. 30 - In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all’art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, alla Sezione di Bergamo del Club Alpino Italiano O.D.V. o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale.
T I T O L O VIII°
DISPOSIZIONI GENERALI
Tentativo di conciliazione in caso di controversie
Art. 31 - Le controversie che dovessero sorgere fra i Soci o fra i Soci ed organi dell'Associazione e relative alla vita dell'Associazione stessa, sono giudicate e decise secondo le competenze previste dal Regolamento disciplinare del CAI.
Scritture contabili
Art. 32 – Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell’Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall’art. 13 e dall’art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.
Libri sociali
Art. 33 – L’Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:
a) Libro degli associati o aderenti;
b) Libro dei volontari contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell’ambito dell’Associazione;
c) Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;
d) Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di amministrazione;
e) Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di controllo e di eventuali altri organi sociali se istituiti. I libri di cui alle lettere a, b), c), d) sono tenuti dal Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera e) sono tenuti a cura dell’organo a cui si riferiscono. I verbali di Assemblea e di Consiglio Direttivo devono contenere la data, l’ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all’ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni. Ogni verbale deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.
Riferimento statuto CAI Sezione di Bergamo
Art. 34 - Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano lo Statuto ed i Regolamenti della Sezione di Bergamo del Club Alpino Italiano O.D.V. - C.A.I. - Antonio Locatelli, nonché, la normativa di cui al D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni e relative disposizioni attuative, nonché per quanto non previsto dal codice del Terzo Settore ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.
Commissioni tecniche e Gruppi di soci
Art. 35 - Le Commissioni vengono istituite o sciolte secondo quanto previsto dall'art.19 lettera n). I componenti delle Commissioni Tecniche sono scelti fra i Soci per loro competenze specifiche e capacità nel campo in cui devono operare. Il Consiglio Direttivo può nominare un proprio Consigliere, quale componente di diritto, per ciascuna commissione.
Art. 36 - Le Commissioni hanno funzioni consultive. Assumono funzioni deliberative ed organizzative nello svolgimento di programmi di attività di propria specifica competenza, preventivamente approvati dal Consiglio Direttivo.
Art. 37 - Possono costituirsi, nell'ambito dell'Associazione, Gruppi di Soci aventi particolare autonomia dal punto di vista tecnico organizzativo, su richiesta scritta di almeno 30 Soci ordinari. I Gruppi Soci sono istituiti o sciolti secondo quanto disposto dall'art.19 lettera n) del presente Statuto. A tali Gruppi potranno aderire tutti i Soci dell'Associazione che ne facciano richiesta scritta. L'attività dei Gruppi è disciplinata da un proprio regolamento approvato dal Consiglio Direttivo. I Gruppi di Soci soggiacciono a tutte le norme attinenti alle Commissioni Tecniche nell'ambito dell'Associazione.
Firmato: Gerosa Edoardo
Firmato: Armando Santus Notaio (l.s.)